Fonti costituzionali n. articolo 37 del 27/12/1947
- La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
- Categoria: Normativa
- Tematica: Pari opportunità
- Tipo documento: Fonti costituzionali
- Numero documento: articolo 37
- Data documento:
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Data di aggiornamento/verifica: 25/03/2021