Fonti costituzionali n. articolo 2 del 27/12/1947
- La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- Categoria: Normativa
- Tematica: Pari opportunità
- Tipo documento: Fonti costituzionali
- Numero documento: articolo 2
- Data documento:
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Data di aggiornamento/verifica: 25/03/2021